IMMIGRAZIONE: SOSPENSIONI E PROROGHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 - Lucà Sacco & Partners Avvocati

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IMMIGRAZIONE: SOSPENSIONI E PROROGHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

IMMIGRAZIONE: SOSPENSIONI E PROROGHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

IMMIGRAZIONE: SOSPENSIONI E PROROGHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

L’emergenza mondiale causata dall’avvento dell’epidemia Covid-19 ha modificato in modo sostanziale le nostre abitudini quotidiane, influendo inevitabilmente anche su molti procedimenti giudiziari e amministrativi.

In quest’articolo, vedremo esattamente cosa hanno disposto i vari interventi legislativi e, in particolare, dal D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in materia di immigrazione, vale a dire in tutti quei procedimenti amministrativi che coinvolgono i cittadini stranieri in Italia. Le sospensioni e le proroghe non hanno interessato solo i permessi di soggiorno di competenza delle Questure, ma anche i procedimenti gestiti dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione o che hanno a che fare con le acquisizioni di cittadinanza italiana.

PERMESSI DI SOGGIORNO. Come già indicato in un recente post, pubblicato sulla nostra pagina Facebook e tradotto in 5 lingue, anche i rinnovi dei permessi di soggiorno sono stati oggetto di misure straordinarie. L’art. 103, comma 2, del D.L 18/2020, infatti, ha previsto che tutti i permessi di soggiorno (elettronici e cartacei), in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data. A confermare i possibili dubbi interpretativi nati a seguito della pubblicazione della norma, non esistendo un riferimento espresso “ai permessi di soggiorno” ma solo ai generici permessi, il 24 marzo è stata diramata la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha confermato quanto già da noi precedentemente indicato. La stessa Circolare ha chiarito che, per i termini dei procedimenti “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

L’art 9 del primo D.L. 9/2020 del 2 marzo, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, aveva previsto la sospensione per 30 giorni (sino al 2 aprile) dei termini per la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio dei permessi si soggiorno e di quelli previsti per  la  presentazione  della  richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, fissati rispettivamente in otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4 e dell’art. 13 comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. La direzione centrale del Ministero, d’intesa con i vari portali informativi e con Poste S.p.A., ha concordato la divulgazione delle disposizioni attuate nei giorni scorsi e, difatti, i richiedenti in possesso di un appuntamento ottenuto a seguito della presentazione di un kit postale, sono stati avvisati via sms, dei cambi degli appuntamenti precedentemente fissati, con rinvii sino alla seconda metà di giugno.

Attenzione però, nelle varie Questure continuano ad essere assicurate le procedure relative alle espulsioni dei cittadini stranieri che si trovano irregolarmente in Italia e quelle connesse alla ricezione della volontà di richiedere protezione internazionale.

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE. Anche i procedimenti gestiti dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Prefetture) hanno subito diverse variazioni. In particolare, sono stati sospesi fino al 15 aprile i procedimenti relativi ai: 

  • nulla osta al lavoro stagionale;
  • nulla osta al lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
  • conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • nulla osta al ricongiungimento familiare;
  • accordo di integrazione (sessioni di formazione civica, verifica dell’adempimento, riconoscimento crediti…); 
  • test d’italiano per il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • presentazione di documentazione integrativa. 

Inoltre, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto d’ingresso.

Una menzione speciale spetta ai procedimenti riguardanti la richiesta di CITTADINANZA. Anche qui, sono stati sospesi fino al 15 aprile i termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, così come le convocazioni dei richiedenti in Prefettura. La sospensione riguarda anche procedimenti non di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, come l’elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età o il giuramento dei neocittadini. 

La validità delle certificazioni presentate da chi chiede la cittadinanza per matrimonio per residenza, comprese quelle rilasciate dal Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, è stata prorogata fino al 15 giugno 2020.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI TRASFERIMENTI DI RIFUGIATI BENEFICIARI DI REINSEDIAMENTO. Per evitare che i viaggi internazionali possano aumentare l’esposizione dei rifugiati al virus, l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e l’OIM, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, hanno annunciato il 18 marzo scorso, la sospensione temporanea delle partenze di rifugiati nell’ambito dei programmi di reinsediamento, sopensione che resterà in vigore solo finché necessaria. Dato che per molti rifugiati il reinsediamento costituisce uno strumento salvavita, l’UNHCR e l’OIM hanno rivolto un appello agli Stati, affinché, ove possibile, tali movimenti continuino a essere garantiti per i casi di estrema urgenza. Sempre UNHCR, ha specificato, in una nota del 2 aprile, una serie di misure che sta adottando nelle proprie operazioni sul campo al fine di rispondere all’emergenza di salute pubblica dovuta alla pandemia da COVID-19 e prevenirne l’ulteriore diffusione, tra cui una raccolta di 255 milioni di dollari da destinare in via prioritaria alle esigenze di quei Paesi che necessiteranno di interventi specifici.

Ovviamente, tenuto conto del continuo evolversi dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, ricordiamo che i termini precedentemente indicati, potranno essere ulteriormente prorogati, qualora le autorità lo ritenessero necessario per contrastare la diffusione del virus.

Avv. Fabio Lucà

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